Da diversi anni mi occupo anche delle illegittime segnalazioni nelle Centrali rischi interbancarie. L’oscuramento, la cancellazione e la richiesta di risarcimento del danno da illegittima segnalazione, sono per lo studio attività pressoché giornaliere e che nella gran parte dei casi vengono definite in via stragiudiziale nell’arco di appena 30 giorni. In tal senso, anche nel caso in cui i contenziosi bancari si definiscono con accordi transattivi, è mia cura prevedere una clausola volta ad evitare o a rettificare le eventuali segnalazioni in centrali rischi effettuate dagli intermediari finanziari. Nel caso di situazione economiche compromesse, in suddetta materia sono iscritto nelle liste dell’Ordine degli Avvocati di Roma che consente, avendone i requisiti reddituali, di porre l’onorario del legale a carico dello Stato.
Tale accorgimento risulta essenziale in quanto consente al cliente di evitare una pubblicità negativa che possa compromettere per molti anni il suo diritto di accesso al credito.
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